COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Edizione con note

INDICE

PRINCIPÎ FONDAMENTALI pag. 3

(ARTICOLI 1 - 12)

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I - RAPPORTI CIVILI pag. 6

(ARTICOLI 13 - 28)

TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI ” 9

(ARTICOLI 29 - 34)

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI ” 11

(ARTICOLI 35 - 47)

TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI ” 14

(ARTICOLI 48 - 54)

PARTE I I - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I - IL PARLAMENTO

SEZIONE I. - Le Camere pag. 16

(ARTICOLI 55 - 69)

SEZIONE II. - La formazione delle leggi ” 19

(ARTICOLI 70 - 82)

TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ” 23

(ARTICOLI 83 - 91)

TITOLO III - IL GOVERNO

SEZIONE I. - Il Consiglio dei ministri ” 25

(ARTICOLI 92 - 96)

SEZIONE II. - La Pubblica Amministrazione ” 27

(ARTICOLI 97 - 98)

SEZIONE III. - Gli organi ausiliari ” 27

(ARTICOLI 99 - 100)

TITOLO IV - LA MAGISTRATURA

SEZIONE I. - Ordinamento giurisdizionale pag. 28

(ARTICOLI 101 - 110)

SEZIONE II. - Norme sulla giurisdizione ” 31

(ARTICOLI 111 - 113)

TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI ” 32

(ARTICOLI 114 - 133)

TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I. - La Corte Costituzionale ” 41

(ARTICOLI 134 - 137)

SEZIONE II. - Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali ” 43

(ARTICOLI 138 - 139)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI pag. 44

(I - XVIII)

NOTE pag. 51

INDICE DELLE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE pag. 65

COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA *

[ Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298 ]

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del

22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPÎ FONDAMENTALI

ART. 1.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti

della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,

3

e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,

di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico

e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione

di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale

del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le

condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la

propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale

o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie

locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento

amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione

alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti

e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,

accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

4

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi

secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento

giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con

le relative rappresentanze.

ART. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e

tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità

delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo

nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. 1

ART. 11.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli

e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,

in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale

scopo.

ART. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a

tre bande verticali di eguali dimensioni.

5

P A R T E I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

ART. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto

motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente

dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti

provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore

all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive

quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte

a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei

casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela

della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica

o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione sono inviolabili.

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La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità

giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte

del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale

per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere

determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,

salvo gli obblighi di legge.

ART. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,

che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di

incolumità pubblica.

ART. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per

fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche

indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere

militare.

ART. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in

qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne

in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al

buon costume.

ART. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione

od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né

di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni

forma di attività.

7

ART. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la

parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria

nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo

autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva

per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo

intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può

essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,

e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro

s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti

i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni

contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati

a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,

della cittadinanza, del nome.

ART. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non

in base alla legge.

ART. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi

legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e

difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

8

ART. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in

vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti

dalla legge.

ART. 26.

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente

prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. 2

ART. 27.

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità

e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte. 3

ART. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente

responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli

atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si

estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata

sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,

con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

9

ART. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche

se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i

loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e

sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione

della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare

riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari

a tale scopo.

ART. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se

non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i

limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole

statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,

senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono

la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento

scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi

di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio

professionale.

10

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di

darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere

i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad

affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge

nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

ART. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e

qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla

famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e

non può rinunziarvi.

ART. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni

che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consen-

11

tire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla

madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad

essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere

ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati

alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,

disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti

o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

ART. 39.

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione

presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un

ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati

unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di

lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle

quali il contratto si riferisce.

ART. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41.

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

12

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo

Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina

i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione

sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,

espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria

e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,

mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a

comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,

che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni

di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti

sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti

alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la

bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità

produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere

di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e

favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni

controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

13

ART. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le

esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori

a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione

delle aziende.

ART. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,

coordina e controlla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione,

alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario

nei grandi complessi produttivi del paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

ART. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore

età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei

cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita

una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati

seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri

determinati dalla legge. 4

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per

effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati

dalla legge.

ART. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere

con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

14

ART. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti

legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51.

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici

e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti

stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti

le pari opportunità tra donne e uomini. 5

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,

parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del

tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo

adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio

dei diritti politici.

L’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della

Repubblica.

ART. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro

capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne

la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle

con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

15

P A R T E I I

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I.

Le Camere.

ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere

nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56. 6

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione

Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni

hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati

alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti

della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione,

per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione

di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 57. 7

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati

alla circoscrizione Estero.

16

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella

circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il

Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati

alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente

comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta

dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno

superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della

Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini

che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,

artistico e letterario.

ART. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. 8

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e

soltanto in caso di guerra.

ART. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine

delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno

dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e

di ottobre.

17

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa

del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi

componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto

anche l’altra.

ART. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di

presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio

di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei

suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il

Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta

segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se

non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate

a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una

maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno

diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti

ogni volta che lo richiedono.

ART. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di

deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e

delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

18

ART. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue

funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68. 9

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle

opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun

membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale

o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà

personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di

una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di

commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in

flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento

ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a

sequestro di corrispondenza.

ART. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II.

La formazione delle leggi.

ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro

delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge

costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di

almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

19

ART. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del

suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera

stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei

quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni

di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in

modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali

casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge

è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della

Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato

dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione

finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di

pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte

della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale

ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione

a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci

e consuntivi.

ART. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese

dall’approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne

dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore

il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che

le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio

motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

20

ART. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale,

di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono

cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia

e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere

la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione

la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza

dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

ART. 76.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo

se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo

limitato e per oggetti definiti.

ART. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che

abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta,

sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,

deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,

anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro

cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge

entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia

regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non

convertiti.

ART. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri

necessari.

21

ART. 79. 10

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei

due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella

votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro

applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi

successivamente alla presentazione del disegno di legge.

ART. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che

sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o

importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni

di leggi.

ART. 81. 11

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,

tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti

del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata

a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi

eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per

farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo

presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per

legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti

ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità

del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti

con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna

Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

22

ART. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in

modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta

procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni

dell’autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei

suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio

regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La

Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a

maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente

la maggioranza assoluta.

ART. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia

compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra

carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati

convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per

eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,

23

la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere

nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non

possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del

Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice

la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,

salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno

di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità

nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del

Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,

previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito

secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le

Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,

salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della

legislatura. 12

24

ART. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato

dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati

anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nel

l’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato

alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a

maggioranza assoluta dei suoi membri. 13

ART. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta

giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione

dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I.

Il Consiglio dei ministri.

ART. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei

ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri

e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le

funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

25

ART. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata

e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere

per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del

Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti

della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre

giorni dalla sua presentazione.

ART. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del

Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,

promovendo e coordinando l’attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri,

e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina

il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

ART. 96. 14

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica,

sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni,

alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della

Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con

legge costituzionale.

26

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

ART. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento

dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità

del debito pubblico. 15

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in

modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le

attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,

salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se

non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici

per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed

agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

SEZIONE III.

Gli organi ausiliari.

ART. 99.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti

dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in

misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo

le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

27

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione

economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di

tutela della giustizia nell’amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti

del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello

Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla

gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di

fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I.

Ordinamento giurisdizionale.

ART. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati

dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono

soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate

per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei

estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione

della giustizia.

28

ART. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione

per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli

interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei

diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e

nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla

legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari

commessi da appartenenti alle forze armate.

ART. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni

altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della

Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della

Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra

gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta

comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati

dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente

rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,

né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento

giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,

le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche

29

elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici

singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere

chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori

ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici

anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi

dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione

del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e

con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il

loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle

norme sull’ordinamento giudiziario.

ART. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite

con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del

pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione

della giustizia.

ART. 109.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano

al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi

relativi alla giustizia.

30

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

ART. 111. 16

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di

parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole

durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un

reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della

natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del

tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia

la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone

che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione

e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni

dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;

sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua

impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione

della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata

sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre

volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del

suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio

per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di

natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati

dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso

ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma

soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in

cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

31

ART. 112.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

ART. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione

ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari

mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della

pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V 17

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

ART. 114. 18

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,

dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi

con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla

Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo

ordinamento.

ART. 115.

Abrogato 19

ART. 116. 20

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adi -

ge/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni

particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati

con legge costituzionale.

32

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autono -

me di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le

materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate

dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente

all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere

attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa

della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi

di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza

assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la

Regione interessata.

ART. 117. 21

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto

della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario

e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti

dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica

dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni

ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della

concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile

dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;22 perequazione

delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;

elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e

degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa

locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

33

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti

i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il

territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali

di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento

informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione

statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali

e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela

e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni

scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione

per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti

civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza

complementare e integrativa; 23 coordinamento della finanza pubblica

e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali

e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse

rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e

agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente

spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione

dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non

espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di

loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli

34

atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli

accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle

norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità

di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione

esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle

Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane

hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e

dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena

parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica

e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche

elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore

esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi

comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con

Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme

disciplinati da leggi dello Stato.

ART. 118. 24

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne

l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,

Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed

adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative

proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,

secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle

materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina

inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela

dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività

di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

35

ART. 119. 25

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia

finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci,

e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari

derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.

Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con

la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica

e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di

tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,

per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai

Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare

integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,

per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio

dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale

esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua

interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane

e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio

patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla

legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare

spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento

e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione

sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui

prestiti dagli stessi contratti.

ART. 120. 26

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito

tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi

modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né

limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio

nazionale.

36

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,

delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati

internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave

per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela

dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo

dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure

atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del

principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

ART. 121. 27

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo

Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e

le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte

di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della

Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,

conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

ART. 122. 28

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del

Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri

regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei

principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce

anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una

Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro

Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni

espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

37

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga

diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto

nomina e revoca i componenti della Giunta.

ART. 123. 29

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne

determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione

e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del

referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la

pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata

a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni

successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale

legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del

Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità

costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale

entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendumpopolare qualora entro tre mesi dalla

sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della

Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto

a referendumnon è promulgato se non è approvato dalla maggioranza

dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,

quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

ART. 124.

Abrogato 30

ART. 125. 31

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo

grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono

istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126. 32

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento

del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta

38

che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di

legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni

di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione

di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti

con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente

della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto

dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta

dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione

prima di tre giorni dalla presentazione.

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della

Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento

permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano

le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni

caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza

dei componenti il Consiglio.

ART. 127. 33

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza

della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi

alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge

dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere

la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale

entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto

avente valore di legge.

ART. 128.

Abrogato 34

ART. 129.

Abrogato 35

ART. 130.

Abrogato 36

39

ART. 131. 37

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d’Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

ART. 132. 38

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione

di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione

d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino

almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia

approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della

Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati

espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i

Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta,

siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

40

ART. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove

Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica,

su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel

proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I. 39

La Corte Costituzionale.

ART. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e

degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato

e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma

della Costituzione. 40

ART. 135. 41

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un

terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta

comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo

delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari

di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.

41

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti

per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente

nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio

delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla

legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,

fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del

Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di

avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,

oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco

di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento

compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite

per la nomina dei giudici ordinari.

ART. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge

o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno

successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai

Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano

nelle forme costituzionali.

ART. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità

dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza

dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione

e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

42

SEZIONE II.

Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali.

ART. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali

sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad

intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza

assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre

mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri

di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La

legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla

maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendumse la legge è stata approvata nella seconda votazione

da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

43

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato

esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti

tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti

delle due Camere.

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori,

con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea

Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del

9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito

a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,

i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del

decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche

implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a

sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua

popolazione.

44

V.

La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i

trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di

legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI.

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla

revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,

salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali

militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del

Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.

VII. 42

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario

in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento

vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione

delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti

delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni

provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione

il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando

non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative

fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che

esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e

dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso

necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le

Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale

da quello dello Stato e degli enti locali.

45

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione,

adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza

legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano

provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma

restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con

leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di

cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal

primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire

le popolazioni interessate. 43

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio

dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al

diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII. 44

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro

consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti

e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo

il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte

del nome.

L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei

modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

46

XV.

Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il

decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento

provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione

e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che

non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,

entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della

Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea

Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare

nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo

e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo

16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative

rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali

osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta

scritta.

L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente

articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo

o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato

entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea

Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun

Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948,

affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

47

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella

raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come

Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli

organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell’Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALCIDE DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli

GIUSEPPE GRASSI

48

51

N O T E

* Il testo include le integrazioni e le modifiche intervenute successivamente al

primo gennaio 1948, in conformità dei testi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

1. (all’art. 10, quarto comma)

A norma dell’articolo unico della legge cost. 21 giugno 1967, n. 1, «l’ultimo

comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio».

2. (all’art. 26, secondo comma)

A norma dell’articolo unico della legge cost. 21 giugno 1967, n. 1,

«l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti

di genocidio».

3. (all’art. 27, quarto comma)

Comma così modificato dall’art. 1 della legge cost. 2 ottobre 2007, n. 1.

Il testo originale del comma quarto recitava:

«Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi

militari di guerra».

4. (all’art. 48, terzo comma)

Comma inserito dall'art. 1 della legge cost. 17 gennaio 2000, n. 1.

5. (all’art. 51, primo comma, secondo periodo)

Il periodo è stato aggiunto dall'art. 1 della legge cost. 30 maggio 2003, n. 1.

6. (all’art. 56)

Articolo così risultante dapprima per la sostituzione del testo originario

operata dall'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e, successivamente,

per le modifiche apportate ai commi secondo e quarto, dall'art. 1 della legge

cost. 23 gennaio 2001, n. 1. Si vedano, inoltre, le disposizioni transitorie

nell’art. 3 di questa ultima legge. Queste le formulazioni susseguitesi:

ART. 56, nel testo originario:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione

di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a

quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni

hanno compiuto i venticinque anni di età».

ART. 56, con le modifiche apportate dalla legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni

hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero

degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento

generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in

proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei

quozienti interi e dei più alti resti».

7. (all’art. 57)

Articolo così risultante dapprima con la sostituzione del testo originario operata

dall'art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2; quindi, dalla modifica al

comma terzo introdotta con la legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3;

successivamente, per le modifiche apportate ai commi primo, secondo e

quarto dall'art. 2 della legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

Queste le formulazioni susseguitesi:

ART. 57, nel testo originario:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o

per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle

d’Aosta ha un solo senatore».

ART. 57, con le modifiche apportate dalla legge cost. n. 2 del 1963:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La

Valle d’Aosta ha un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle

disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla

popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,

sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

ART. 57, comma terzo, come modificato dalla legge n. 3 del 1963:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;

il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno».

52

8. (all’art. 60, primo comma)

Comma così sostituito dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 2.

Il testo originario del comma disponeva:

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della

Repubblica per sei».

9. (all’art. 68)

Articolo così sostituito dalla legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 68

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni

espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro

del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale;

né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale,

o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto

nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine

di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere

in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche

irrevocabile».

10. (all’art. 79)

Articolo così sostituito dalla legge cost. 6 marzo 1992, n. 1.

Il testo originario era il seguente:

ART. 79

«L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica

su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta

di delegazione».

11. (all’art. 81)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1,

recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio

nella Carta costituzionale», che ha introdotto modifiche

agli artt. 96, 117 e 119 - stabilendo con l’art. 6 l’applicazione

delle disposizioni della legge «a decorrere dall’esercizio finanziario

relativo all’anno 2014».

Si vedano, inoltre, le disposizioni disciplinari all’art. 5 della stessa legge.

53

Il testo originario era il seguente:

ART. 81

«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo

presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per

legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi

tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi

per farvi fronte».

12. (all’art. 88, secondo comma)

Comma così sostituito dalla legge cost. 4 novembre 1991, n. 1.

Nella formulazione originaria il comma disponeva:

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

13. (all’art. 90)

La normativa relativa all’Art. 90 è definita dalla legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.

14. (all’art. 96)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge cost. 16 gennaio 1989, n.1.

Il testo originario era il seguente:

ART. 96

«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato

d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi

nell’esercizio delle loro funzioni».

15. (all’art. 97, primo comma)

Comma aggiunto dall'art. 2 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1.

16. (all’art. 111)

I primi cinque commi sono stati aggiunti dall'art. 1 della legge cost.

23 novembre 1999, n. 2.

All’art. 2, la stessa legge cost. così dispone: «1. La legge regola l’applicazione

dei principî contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti

penali in corso alla data della sua entrata in vigore».

17. (al Titolo V della Seconda Parte)

La legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte

seconda della Costituzione», ha apportato modifiche agli artt. 114, 115, 116,

117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132.

54

18. (all’art. 114)

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 1

della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 114

«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».

19. (all’art. 115)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 115

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni

secondo i principî fissati nella Costituzione».

20. (all’art. 116)

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 2

della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 116

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia

Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni

particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi

costituzionali».

21. (all’art. 117)

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 3

della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e dalle modifiche successivamente

operate dalla legge cost. 20 aprile 2012 n.1 (vedi note 21 e 22).

Il testo originario era il seguente:

ART. 117

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei

principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme

stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di

altre Regioni: Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi

dipendenti dalla Regione;

Circoscrizioni comunali;

Polizia locale urbana e rurale;

Fiere e mercati;

55

Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

Musei e biblioteche di enti locali;

Urbanistica;

Turismo ed industria alberghiera;

Tramvie e linee automobilistiche d’interesse regionale;

Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

Navigazione e porti lacuali;

Acque minerali e termali;

Cave e torbiere;

Caccia;

Pesca nelle acque interne;

Agricoltura e foreste;

Artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere

di emanare norme per la loro attuazione».

22. (all’art. 117, secondo comma, lett. e)

Le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici;» sono state introdotte

dall'art. 3 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1.

23. (all’art. 117, terzo comma)

Le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici;» che qui seguivano sono

state soppresse con l’art. 3 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1.

24. (all’art. 118)

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 4

della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 118

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate

nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che

possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai

Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni

amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative

delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi

dei loro uffici».

56

25. (all’art. 119)

Articolo così risultante dapprima per la sostituzione del testo originario

operata dall'art. 5 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3,

e, successivamente, per le modifiche al primo comma

e all’ultimo periodo dell’ultimo comma di tale testo disposte

dall’art. 4 della legge cost. 20 aprile 2012 n.1.

ART. 119 nel testo originario:

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti

da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato,

delle Provincie e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi proprî e quote di tributi erariali, in

relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le

loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il

Mezzo giorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi

speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le

modalità stabilite con legge della Repubblica».

ART. 119, commi primo e ultimo come disposti dalla legge cost.

18 ottobre 2001, n. 3:

Primo comma: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni

hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa».

Ultimo comma, ultimi due periodi: «Possono ricorrere all’indebitamento

solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello

Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

26. (all’art. 120)

Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata

dall'art. 6 della legge cost. n. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 120

«La Regione non può istituire dazî d’importazione o esportazione o transito

fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera

circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del

territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».

57

27. (all’art. 121)

Articolo così modificato, nel secondo e nel quarto comma, dalla legge cost.

22 novembre 1999, n. 1.

Nella formulazione originaria i due commi così disponevano:

Secondo comma: «Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative

e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli

dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere».

Quarto comma: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;

promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni

amministrative delegate dallo Stato alla Regione,

conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

28. (all’art. 122)

Articolo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2 della legge cost.

22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario era il seguente:

ART. 122.

«Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità

dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e

ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza

per i proprî lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle

opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale

tra i suoi componenti».

29. (all’art. 123)

Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata dall’art. 3 della

legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, e dalla successiva aggiunta dell’ultimo

comma disposta con l’art. 7 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 123

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione

e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative

all’organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l’esercizio

del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti

58

amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei

regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta

dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».

30. (all’art. 124)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 124

«Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,

sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le

coordina con quelle esercitate dalla Regione».

31. (all’art. 125)

Il primo comma dell’art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge

cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il comma abrogato era il seguente:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è

esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei

limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi

ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con

richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio

regionale».

32. (all’art. 126)

Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata dall'art. 4 della

legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario era il seguente:

ART. 126

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrarî alla

Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del

Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto

analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare

una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della

Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per

le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

59

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione

di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni

entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza

della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica

del nuovo Consiglio».

33. (all’art. 127)

Articolo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 8 della legge cost. 18

ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 127

«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata

al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo,

deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto

ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo

della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non

sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge

approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione

o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,

la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione

del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta

dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici

giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità

davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di

interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi

sia la competenza».

34. (all’art. 128)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 128

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati

da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

60

35. (all’art. 129)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 129

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento

statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari

con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore

decentramento».

36. (all’art. 130)

Abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario era il seguente:

ART. 130

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della

Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità

sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito

nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la

loro deliberazione».

37. (all’art. 131)

Articolo così modificato dall'art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3,

che ha istituito la Regione Molise.

Nella formulazione originaria, l’Art. 131 individuava un’unica regione

sotto la dizione «Abruzzi e Molise».

38. (all’art. 132)

Il secondo comma è stato così modificato dall’art. 9, comma 1, della legge cost.

18 ottobre 2001, n. 3.

Nella formulazione originaria il comma così disponeva:

«Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli

regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta,

siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra».

39. (alla Sezione I del Titolo VI)

La normativa relativa alla Sezione I del Titolo VI, dapprima definita con la

legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, è stata successivamente modificata e

integrata con le leggi cost. 11 marzo 1953, n. 1, 22 novembre 1967, n. 2,

e 16 gennaio 1989, n. 1.

61

40. (all’art. 134)

L’ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge cost. 16

gennaio 1989, n. 1.

Il testo originario del capoverso disponeva:

«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri,

a norma della Costituzione».

41. (all’art. 135)

Articolo così risultante dalla sostituzione operata dall'art. 1 della legge cost. 22

novembre 1967, n. 2, e dalla modifica dell’ultimo comma successivamente

operata dalla legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo originario recitava:

ART. 135

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati

per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo

dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme

magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati

anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,

i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati

dopo venti anni d’esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo

le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del

Parlamento o d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione

d’avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i

Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri

eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra

cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore ».

42. (alla VII delle Disposizioni transitorie e finali)

Il terzo comma di questa Disposizione è stato abrogato dall'art. 7 della legge

cost. 22 novembre 1967, n. 2.

Il comma originario era il seguente:

«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione

della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in

carica dodici anni».

62

43. (alla XI delle Disposizioni transitorie e finali)

Il termine «Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione»,

originariamente previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre

1963 dalla legge cost. 18 marzo 1958, n. 1, ed entro questo stesso termine è

stata istituita la Regione Molise.

44. (alla XIII delle Disposizioni transitorie e finali)

Ai termini della legge cost. 23 ottobre 2002, n. 1, «i commi primo e secondo

della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro

effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge

costituzionale».

Detti commi disponevano quanto segue:

«I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono

ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi

sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale».

63

INDICE DELLE LEGGI

DI REVISIONE COSTITUZIONALE

note pag.

Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2

(Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1963, n. 40)

(in vigore dal 27 febbraio 1963) 6 51-52

7 52

«Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione» 8 53

Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3

(Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1964, n. 3)

(in vigore dal 19 gennaio 1964)

«Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione 7 51-52

e istituzione della Regione “Molise”» 37 61

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2

(Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1967, n. 294)

(in vigore dal 10 dicembre 1967)

«Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione

e disposizioni sulla Corte costituzionale»

[riguardante la VII delle “Disposizioni transitorie e finali”] 42 62

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1989, n. 13)

(in vigore dal 18 gennaio 1989)

«Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione

e della legge costituzionale11 marzo 1953, n. 1, e norme

in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 14 54

della Costituzione» 39, 40 61-62

Legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1991, n. 262)

(in vigore dal 23 novembre 1991)

«Modifica dell’articolo 88, secondo comma,

della Costituzione» 12 54

65

note pag.

Legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57)

(in vigore dal 24 marzo 1992)

«Revisione dell’articolo 79 della Costituzione

in materia di concessione di amnistia e indulto» 10 53

Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3

(Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1993, n. 256)

(in vigore dal 14 novembre 1993)

«Modifica dell’articolo 68 della Costituzione» 9 53

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1999, n. 299)

(in vigore dal 6 gennaio 2000)

«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente

della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni» 27, 28 58

[ riguardante gli articoli 121, 122, 123, 126 ] 29 58-59

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 2

(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 300)

(in vigore dal 7 gennaio 2000)

«Inserimento dei principi del giusto processo

nell’articolo 111 della Costituzione» 16 54

Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2000, n. 15)

(in vigore dal 4 febbraio 2000)

«Modifica dell’articolo 48 della Costituzione concernente

l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio

del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero» 4 51

Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19)

(in vigore dall’8 febbraio 2001)

«Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione

concernenti il numero dei deputati e senatori

in rappresentanza degli italiani all’estero» 6, 7 51-52

66

note pag.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 17-20 54-55

(Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248) 21 55-56

(in vigore dall’8 novembre 2001) 24 56

25, 26 57

«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» 29 58-59

[riguardante gli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 30, 31 59

119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132] 33, 34 60

35, 36, 38 61

Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2003, n. 134)

(in vigore dal 27 giugno 2003)

«Modifica dell'articolo 51 della Costituzione» 5 51

Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2007, n. 236)

(in vigore dal 25 ottobre 2007)

«Modifica all’articolo 27 della Costituzione,

concernente l’abolizione della pena di morte» 3 51

Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1

(Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95)

(in vigore dall’8 maggio 2012)

[Stabilendo l’art. 6 della legge:

«Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano

a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.»]

11 53-54

«Introduzione del principio del pareggio di bilancio 15 54

nella Carta costituzionale» 21 55-56

[riguardante gli articoli 81, 97, 117, 119] 22, 23 56

67

1 - COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA*

     IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA
La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
PRINCIPÎ FONDAMENTALI
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
2
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici1.
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
3
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
4
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
5
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici2.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
6
Non è ammessa la pena di morte3.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
7
Art. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
8
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
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La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
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TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge4.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini5.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
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Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 566.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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Art. 577.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni8.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
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Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 689.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
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Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
SEZIONE II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
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Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
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Art. 7910.
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
***
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014) 11 12
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
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A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
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Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura13.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
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TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Art. 9614.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
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autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
SEZIONE II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
***
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico15.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
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SEZIONE III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
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Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
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Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
SEZIONE II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 11116.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
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Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V 17
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
Art. 11418.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
[Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3]
25
Art. 11619.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 11720.
(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
26
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
***
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
27
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie 21;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario22; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
28
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 11823.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 11924 .
(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario 2013)
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
***
29
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea25.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti26.
Art. 12027.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 12128.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
30
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 12229.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 12330.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
[Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]
Art. 125.
31
[Comma abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 12631.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 12732.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
Art. 128.
[Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]
Art. 129.
[Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]
Art. 130.
[Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]
Art. 13133.
32
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra34.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
33
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I
La Corte costituzionale.
Art. 13435.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 13536.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
34
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
SEZIONE II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
35
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
36
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
Comma abrogato dall’articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo 6.
XI37
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
37
XIII38
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
38
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI V: il Guardasigilli GRASSI
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NOTE
* Il testo include le integrazioni e le modifiche intervenute successivamente al 1948.
1 (Nota all’art. 10, quarto comma).
A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, «l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».
2 (Nota all’art. 26, secondo comma).
A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, «l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».
3 (Nota all’art. 27, quarto comma).
Le parole «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono state soppresse con l’art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
4 (Nota all’art. 48, terzo comma).
Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
5 (Nota all’art. 51, primo comma).
Il secondo periodo di questo comma è stato aggiunto con l’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.
6 (Nota all’art. 56).
Articolo così sostituito dapprima con l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e poi modificato, nei commi secondo e quarto, con l’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
7 (Nota all’art. 57).
Articolo così sostituito dapprima con l’art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e, successivamente modificato, nel terzo comma, dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise, nonché, nel primo, secondo e quarto comma, con l’art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
8 (Nota all’art. 60, primo comma).
Comma così sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2,
9 (Nota all’art. 68).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
10 (Nota all’art. 79).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.
11 (Nota all’art. 81).
Articolo così sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
12 (Nota all’art. 81).
L’art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 prevede quanto segue: «1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
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c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».
13 (Nota all’art. 88, secondo comma).
Comma così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
14 (Nota all’art. 96).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
15 (Nota all’art. 97, primo comma).
Comma così premesso dall’art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.
16 (Nota all’art. 111).
I primi cinque commi sono stati introdotti con l’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
17 (Nota al Titolo V).
Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nelle disposizioni finali (artt. 10 e 11), la legge n. 3 ha così stabilito:
«Art. 10. - 1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
«Art. 11. - 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
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2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
18 (Nota all’art. 114).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
19 (Nota all’art. 116).
Articolo così sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
20 (Nota all’art. 117).
Articolo così sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
21 (Nota all’art. 117, secondo comma, lettera e).
Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.
22 (Nota all’art. 117, terzo comma, primo periodo).
Periodo così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.
23 (Nota all’art. 118).
Articolo così sostituito con l’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
24 (Nota all’art. 119).
Articolo così sostituito con l’art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
25 (Nota all’art. 119, primo comma).
Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.
26 (Nota all’art. 119, ultimo comma).
Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.
27 (Nota all’art. 120).
Articolo così sostituito con l’art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
28 (Nota all’art. 121).
Articolo così modificato, nel secondo e quarto comma, con l’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
29 (Nota all’art. 122).
Articolo così sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Con le «disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale ha inoltre stabilito:
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«Art. 5. - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E’ eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».
30 (Nota all’art. 123).
Articolo così sostituito, nei primi tre commi, con l’art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e integrato dell’ultimo comma con l’art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
31 (Nota all’art. 126).
Articolo così sostituito con l’art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
32 (Nota all’art. 127).
Articolo così sostituito con l’art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
33 (Nota all’art. 131).
Articolo così modificato con l’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.
34 (Nota all’art. 132, secondo comma).
Comma così modificato con l’art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
35 (Nota all’art. 134).
L’ultimo capoverso è stato così modificato con l’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
36 (Nota all’art. 135).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successivamente modificato, nell’ultimo capoverso, con l’art. 2, comma 2, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
37 (Nota alla XI disposizione transitoria e finale).
Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963, con l’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
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38 (Nota alla XIII disposizione transitoria e finale).
Ai sensi della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».